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Fedecommesso
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Il mwawfedecommesso (dal mwbalatino mwbqfideicommissum, derivato a sua volta da mwbgfides, 'fiducia', e mwbwcommittere, 'affidare') o mwcasostituzione fedecommissaria è una disposizione mwcqtestamentaria attraverso la quale il testatore istituisce mwcgerede (nel qual caso si parla di "fedecommesso universale" o "eredità fedecommissaria") o mwcwlegatario un soggetto determinato (detto "istituito") con l'mwdaobbligo di conservare i beni ricevuti, che alla sua morte andranno automaticamente a un soggetto diverso (detto "sostituito") indicato dal testatore stesso. Una variante meno stringente è il fedecommesso mwdqde residuo, che non impone all'istituito di conservare i beni ricevuti, sicché la successione del sostituito è limitata a quelli non alienati.

Ad esempio, si ha fedecommesso qualora Tizio, testatore, nomini Caio suo erede, con l'obbligo di conservare il proprio patrimonio che al momento della morte di Caio andrà a Sempronio, in modo che la seconda successione operi automaticamente, indipendentemente da una manifestazione di volontà del primo chiamato all'eredità.

Contents

Storia
Note

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Storia

L'istituto del fedecommesso origina nel mwewdiritto romano dove ebbe un'ampia diffusione, anche come espediente per aggirare le norme che escludevano in tutto o in parte dalla successione certe categorie di persone (ad esempio le donne, ai sensi della mwfamwfqLex Voconia del mwfg169 a.C.). Inizialmente fonte di un semplice obbligo morale per l'istituito, solo con mwfwAugusto fu stabilito che, in caso di inadempimento particolarmente riprovevole, il sostituito potesse rivolgersi mwgamwgqextra ordinem a uno speciale mwggpretore (mwgwpraetor fideicommissarius); tale rimedio fu poi esteso da mwhaClaudio ad ogni tipo di fedecommesso. Particolare rilievo ebbe il cosiddetto "fedecommesso di famiglia", grazie al quale s'impediva l'alienazione di un fondo o di una casa al di fuori della famiglia, dovendo essere trasmessi intatti dall'uno all'altro membro della stessa, secondo le disposizioni del testatore. mwhqGiustiniano parificò i fedecommessi ai legati e stabilì che il fedecommesso di famiglia non potesse estendersi oltre quattro generazioni.

Riscoperto dai mwhwGlossatori, il fedecommesso fu largamente impiegato, a partire dal mwiaXVI secolo, dalle classi aristocratiche (ma anche borghesi) per mantenere inalterata più a lungo possibile la potenza economica della famiglia, divenendo così uno degli istituti caratteristici dellmwiq'mwigmwiwAncien Régime. In particolare, tale funzione fu svolta dal fedecommesso di famiglia per il quale non solo era caduto il limite giustinianeo delle quattro generazioni, ma si era addirittura riconosciuta la possibilità di costituzione con atto tra vivi oltre che con testamento.

Secondo mwjqMontesquieucite-ref-1[1] il fedecommesso era da considerarsi negativo nel regime aristocratico ma positivo in quello monarchico. Con il diffondersi delle idee mwkgilluministiche, però, l'istituto cominciò ad essere visto come un ostacolo alla libera circolazione dei beni, il che portò a limitazioni all'epoca del cosiddetto mwkwDispotismo illuminato e alla sua abolizione in Francia nel mwla1792 durante la mwlqRivoluzione. L'abolizione fu confermata dal mwlgmwlwCode Napoléon e, sulla scorta di questo, si diffuse al di fuori dei confini francesi, nonostante una breve reviviscenza durante la mwmaRestaurazione. L'istituto sopravvisse più a lungo in alcune parti d'Europa: in mwmqGermania ed mwmgAustria il mwmwFamilienfideikommiss fu abolito solo nel mwna1938, mentre in mwnqSvezia ne rimangono ancora in vita alcuni, seppur solo fino alla morte dell'attuale titolare.

Si ritiene che il fedecommesso sia uno dei precursori del mwnwmwoatrust, istituto giuridico caratteristico dei paesi di mwoqmwogcommon law. In effetti, il fedecommesso può essere visto come una sorta di "mwowtrust testamentario", ma gli ordinamenti dell'Europa continentale non giunsero mai a sviluppare l'istituto del mwpatrust inter vivos cui, invece, approdò l'ordinamento inglese.

Ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano, il fedecommesso è vietato fin dal mwqaCodice civile del 1865, che all'art. 899, a imitazione dell'art. 896 del mwqqCode Napoléon, sanciva la nullità di "qualunque disposizione con la quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona".

Il mwqwCodice civile vigente ha mantenuto il divieto, sancito dall'ultimo comma dell'art. 692, prevedendo però nello stesso articolo una mwraderoga: infatti, il testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia),cite-ref-2[2] consente la sostituzione fedecommissaria nel caso l'istituito sia un mwsqinterdetto (o un minore in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che sarà pronunciata l'interdizione), figlio, discendente o coniuge del testatore, e il sostituito sia la persona o l'ente che, sotto la vigilanza del mwsgtutore, ha avuto cura dell'interdetto medesimo (cosiddetto "fedecommesso assistenziale").

Note

cite-note-11. mwuqmwugEsprit de lois, V. 8-9; XXVI. 6; XXX, 33
cite-note-22. In precedenza, esisteva una deroga diversamente configurata: il fedecommesso era consentito se l'istituito era figlio del testatore, i sostituiti erano tutti i figli di questo, nati o nascituri, oppure un ente pubblico e i beni oggetto della disposizione rientravano nella mwvgquota disponibile

Bibliografia

• M. Avenarius, mwwgThe Pre-Classical fidei committere and the Order to be Established Upon Death. Emotion as the Basis of the Legal Bindingness of the Decedent's Last Wishes. In: mwwwWriting Order and Emotion. Affect and the Structures of Power in Greek and Latin Authors. Edited by Anja Bettenworth and Jürgen Hammerstaedt. Hildesheim mwxaet al.: Georg Olms Verlag, 2020, p. 65-91.
• R. Trifone, mwxgFedecommesso, in mwxwNuovissimo digesto italiano, vol. VII, Utet, Torino 1957.
• L. Tria, mwyqIl fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal XVI secolo ai nostri giorni, Milano, 1945

Voci correlate
Collegamenti esterni

• citerefdizionario-di-storiafedecommesso, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.
• citerefdss(IT, DE, FR) Fedecommesso, su hls-dhs-dss.ch, Dizionario storico della Svizzera.
• citerefbritannica-com(EN) fidei commissum, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.